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| Domanda & Risposta |
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di Domenico Adelizzi |
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| Quando
la cucina finisce in tribunale |
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Qual
è lo scopo della relazione del consulente del tribunale?
Dopo il sopralluogo e la lettura di tutti gli atti e i documenti
della causa che stiamo analizzando,il CTU scrisse la elazione
tecnica che evidenziava e definiva che i mobili non erano stati
fabbricati impiegando il legno di noce, ma semilavorati lignei
(pannelli di particelle anche conosciuti con il termine truciolare)ricoperti
con sottili piallacci di aniegrè,specie legnosa di origine
africana che in commercio è conosciuta con l ’improprio
e fantasioso nome di “noce del Tanganika ”,da considearsi
termine improprio e non corretto.
Inoltre,la presenza di alcuni vizi osservati (ad esempio,le
bollicine)si dovevano attribuire alle fasi di lavorazione e
finitura eseguite dal fornitore.
Visto che dalla consegna dei mobili alla data del sopralluogo
erano trascorsi 28 mesi e che per tutto questo periodo i mobili
erano stati quotidianamente utilizzati dall ’acquirente,si
sottolineava che alcuni vizi come le ammaccature e il non perfetto
funzionamento di cerniere e binari dei cassetti avrebbero
potuto essere stati generati dalla fruizione quotidiana dei
mobili.
Non si sono rilevati vizi o difetti tali da ritenere necessaria
la rimozione dei mobili,ma necessaria la stima del loro minor
valore.
Il valore dei mobili fu stimato inferiore del 40%rispetto a
quello pagato dall ’acquirente,sia a causa dei materiali
utilizzati sia per i vizi e i difetti riscontrati.
Inoltre,il fornitore non aveva mai consegnato la scheda di identificazione
dei mobili secondo quanto prescrive la Legge 126/91 e successivo
D.L.101/1997 “diritto di informarzione al consumatore
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