|
Direttiva RoHS
RIDURRE LE SOSTANZE PERICOLOSE
Accomunata per genesi alla RAEE,
la direttiva europea 2002/95/CE RoHS (Restriction of the use
of certain Hazardous Substances)
riguardante la restrizione dell’uso
di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche del Parlamento
e del Consiglio del 27 gennaio 2003, nasce dalla necessità
di ridurre il tenore di sostanze pericolose nei rifiuti elettrici
ed
elettronici, indicando la limitazione d’uso su base
comunitaria
di alcune sostanze nelle AEE. La direttiva RoHS invita gli
stati
membri a provvedere affinché le apparecchiature elettriche
ed
elettroniche nuove immesse sul mercato dal 1° luglio 2006
non contengano piombo, mercurio,
cadmio, cromo esavalente, bifenili
polibromurati (PBB) o etere di difenile polibromurato (PDBE).
Imponendo una restrizione
dell’uso di tali sostanze pericolose,
aumenteranno probabilmente le possibilità e la convenienza
economica del riciclaggio di RAEE
e diminuirà l’impatto negativo sulla salute dei
lavoratori degli impianti di riciclaggio. |
|
In attesa della
ratificazione della normativa, restano comunque aperte diverse
problematiche, che sono a tutt’oggi oggetto di dibattito,
se non di preoccupazione, nel settore. In quest’ambito,
abbiamo chiesto all’ing. Antonio
Guerrini e alla dott.ssa Nadia Carbonaro, dell’Associazione
Nazionale Industria Apparecchi Domestici e Professionali,
federata ANIE, di analizzare quelle più importanti
e urgenti. «La RAEE, che avrebbe dovuto essere recepita
dagli stati membri entro il 13 agosto 2004, è ancora
a livello di bozza nella maggior parte degli stati membri.
Il ritardo non è da attribuirsi solo alla lentezza
dei governi, ma all’oggettiva complessità della
materia che comporta una serie di problematiche irrisolte,
lasciate aperte proprio dal testo della direttiva stessa.
Tra queste, è primaria la definizione di ‘produttore’,
soggetto preposto a sostenere responsabilità finanziarie
molto precise ed onerose. Non è infatti univocamente
riconosciuto chi sia il costruttore delle categorie di prodotti
interessati. In particolare, l’art. 3, punto i, definisce
“ ‘produttore’ chi, qualunque sia la tecnica
di vendita utilizzata, anche mediante tecniche di comunicazione
a distanza: i) fabbrica e vende apparecchiature elettriche
ed elettroniche recanti il suo marchio; ii) rivende sotto
il suo marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori;
il rivenditore non viene considerato ‘produttore’,
se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore
a norma del punto i); iii) importa o esporta apparecchiature
elettriche ed elettroniche in uno stato membro nell’ambito
di un’attività professionale”. Qui sta
uno dei nodi
da sciogliere: mentre l’interpretazione della Commissione
dà un taglio europeo, cioè l’importazione
sarebbe da intendere da paesi extra europei a paesi europei,
gli stati membri invece, nelle loro bozze di decreti di recepimento,
stanno interpretando l’importazione come ingresso nel
singolo stato membro, modalità a loro avviso più
facilmente gestibile e controllabile, soprattutto
nel caso dei rifiuti storici. Pertanto, non essendo ancora
univoca la definizione di produttore, la responsabilità
finanziaria non è sempre chiaramente assegnata.
«Un secondo problema si pone nella difficoltà
di attribuire ogni prodotto a colui che ne è responsabile
finanziariamente. L’etichettatura inequivocabile, che
rende chiaramente individuabile il produttore, responsabile
finanziariamente, è richiesta dalla direttiva con uno
standard, comune ai 25 paesi UE, non ancora predisposto. Da
studi europei è emersa tuttavia una forte criticità
del sistema di etichettatura degli apparecchi: l’etichetta
(o il chip elettronico) va mantenuta
integra in tutta la catena di distribuzione, fino all’utente
e al rottamatore, il quale, ad esempio anche dopo 20 anni,
deve disporre di sistemi atti a leggerla. Si stanno pertanto
valutando metodi alternativi di tipo statistico.
È infine opportuno che gli stati membri recepiscano
in modo uniforme la normativa, affinché le linee guida
siano congruenti, e non si creino distorsioni
competitive all’interno del mercato europeo». |