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CUCINATECNO
    di Antonella De Alessandri
   
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Problematiche aperte
     
Direttiva RoHS
RIDURRE LE SOSTANZE PERICOLOSE
Accomunata per genesi alla RAEE,
la direttiva europea 2002/95/CE RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances)
riguardante la restrizione dell’uso
di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche del Parlamento e del Consiglio del 27 gennaio 2003, nasce dalla necessità di ridurre il tenore di sostanze pericolose nei rifiuti elettrici ed
elettronici, indicando la limitazione d’uso su base comunitaria
di alcune sostanze nelle AEE. La direttiva RoHS invita gli stati
membri a provvedere affinché le apparecchiature elettriche ed
elettroniche nuove immesse sul mercato dal 1° luglio 2006 non contengano piombo, mercurio,
cadmio, cromo esavalente, bifenili
polibromurati (PBB) o etere di difenile polibromurato (PDBE). Imponendo una restrizione
dell’uso di tali sostanze pericolose,
aumenteranno probabilmente le possibilità e la convenienza
economica del riciclaggio di RAEE
e diminuirà l’impatto negativo sulla salute dei lavoratori degli impianti di riciclaggio.
 

In attesa della ratificazione della normativa, restano comunque aperte diverse problematiche, che sono a tutt’oggi oggetto di dibattito, se non di preoccupazione, nel settore. In quest’ambito, abbiamo chiesto all’ing. Antonio
Guerrini e alla dott.ssa Nadia Carbonaro, dell’Associazione Nazionale Industria Apparecchi Domestici e Professionali, federata ANIE, di analizzare quelle più importanti e urgenti. «La RAEE, che avrebbe dovuto essere recepita dagli stati membri entro il 13 agosto 2004, è ancora a livello di bozza nella maggior parte degli stati membri. Il ritardo non è da attribuirsi solo alla lentezza dei governi, ma all’oggettiva complessità della materia che comporta una serie di problematiche irrisolte, lasciate aperte proprio dal testo della direttiva stessa. Tra queste, è primaria la definizione di ‘produttore’, soggetto preposto a sostenere responsabilità finanziarie molto precise ed onerose. Non è infatti univocamente riconosciuto chi sia il costruttore delle categorie di prodotti interessati. In particolare, l’art. 3, punto i, definisce “ ‘produttore’ chi, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza: i) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; ii) rivende sotto il suo marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato ‘produttore’, se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto i); iii) importa o esporta apparecchiature elettriche ed elettroniche in uno stato membro nell’ambito di un’attività professionale”. Qui sta uno dei nodi
da sciogliere: mentre l’interpretazione della Commissione dà un taglio europeo, cioè l’importazione sarebbe da intendere da paesi extra europei a paesi europei, gli stati membri invece, nelle loro bozze di decreti di recepimento, stanno interpretando l’importazione come ingresso nel singolo stato membro, modalità a loro avviso più facilmente gestibile e controllabile, soprattutto
nel caso dei rifiuti storici. Pertanto, non essendo ancora univoca la definizione di produttore, la responsabilità finanziaria non è sempre chiaramente assegnata.
«Un secondo problema si pone nella difficoltà di attribuire ogni prodotto a colui che ne è responsabile finanziariamente. L’etichettatura inequivocabile, che rende chiaramente individuabile il produttore, responsabile finanziariamente, è richiesta dalla direttiva con uno standard, comune ai 25 paesi UE, non ancora predisposto. Da studi europei è emersa tuttavia una forte criticità del sistema di etichettatura degli apparecchi: l’etichetta (o il chip elettronico) va mantenuta
integra in tutta la catena di distribuzione, fino all’utente e al rottamatore, il quale, ad esempio anche dopo 20 anni, deve disporre di sistemi atti a leggerla. Si stanno pertanto valutando metodi alternativi di tipo statistico.
È infine opportuno che gli stati membri recepiscano in modo uniforme la normativa, affinché le linee guida siano congruenti, e non si creino distorsioni
competitive all’interno del mercato europeo».

   
 
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